Sez. 1, Ordinanza n. 29023 del 03/11/2025 (Rv. 675991-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione mobiliare - Risoluzione dell'ordine di acquisto - Conseguente applicabilità degli artt. 1458 e 2033 c.c. - Contenuto - Individuazione. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - In genere.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)