Sez. 1 - , Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021 (Rv. 660902 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Operazioni di investimento in valori mobiliari - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario - Contratti autonomi - Risoluzione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo la responsabilità dell'intermediario quale conseguenza dell'inosservanza degli obblighi informativi in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l'esperibilità del rimedio risolutorio con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)