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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5661 del 21/02/2022 (Rv. 664182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - ORDINANZE | Rito sommario di cognizione - Termine di impugnazione ex art. 702-quater c.p.c. - “Ratio” - Accelerazione in caso di comunicazione del provvedimento - Implicito assorbimento dell’art. 327 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2022-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - ORDINANZE

In tema di procedimento sommario di cognizione, la disciplina speciale di cui all'art. 702-quater c.p.c. ha inteso unicamente introdurre l'accelerazione del termine di impugnazione, di norma correlato alla notificazione del provvedimento, anche in caso di sua comunicazione, svincolandolo dall'impulso della controparte, ma non anche assorbire implicitamente il comma 1 dell'art. 327 c.p.c., atteso che una tale evenienza richiederebbe un esplicito intervento del legislatore, nella specie insussistente. Peraltro, tale esito non vale per la sola parte contumace, per la quale non è prescritta la comunicazione del provvedimento, ma si estende altresì alla parte costituita cui non sia stata fatta la comunicazione.

Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)