Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell’ordinanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)