Sez. U, Ordinanza n. 23235 del 14/12/2004 (Rv. 578368 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Determinazione dell'indennità di espropriazione - Opposizione alla stima - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Contestazioni sulla legittimità del provvedimento di stima o sulla ritualità del suo "iter" procedimentale - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell' "iter" procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell'applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge, e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)