Sez. U, Sentenza n. 135 del 13/04/2000 (Rv. 535641 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Determinazione dell'indennità di espropriazione - Opposizione alla stima - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Contestazioni sulla legittimità del provvedimento di stima o sulla ritualità del suo "iter" procedimentale - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Opposizione alla stima proposta dall'espropriante - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima di cui all'art. 19 legge n. 865 del 1971, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, pertanto, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'"iter" procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell'applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge e non è pertanto atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione; la giurisdizione del giudice ordinario non viene meno neppure nel caso in cui sia lo stesso espropriante e proporre opposizione, facendosi anche in questo caso valere dall'opponente un diritto soggettivo, quello a non versare all'espropriato più di quanto dovuto in base a legge, mentre l'eventuale coincidenza in capo all'opponente della qualità di espropriante e di ente preposto all'espropriazione e l'eventuale riferibilità allo stesso opponente della stima denunciata con l'opposizione sono circostanze che possono spiegare rilevanza sulla legittimazione all'opposizione e sul fondamento di questa, ma sono prive di riflessi sulla consistenza delle posizioni soggettive allegate in causa e quindi sulla determinazione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 2, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)