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Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 22/03/1982 (Rv. 419669 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - STATO ED AMMINISTRAZIONI ASSIMILATE - NUOVE PATTUIZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE E L'APPALTATORE, REGISTRATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 244 DEL 1968 - ALIQUOTA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419669-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - STATO ED AMMINISTRAZIONI ASSIMILATE - NUOVE PATTUIZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE E L'APPALTATORE, REGISTRATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 244 DEL 1968 - ALIQUOTA APPLICABILE.*

In tema di imposta di registro sugli appalti di opere pubbliche, ed ai fini della Determinazione della relativa aliquota, qualora al contratto, soggetto all'aliquota del 2% in base all'art. 52 della tariffa all. A del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, siano seguite nuove pattuizioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore, registrate dopo l'avvento della legge 1 marzo 1968 n. 244, che, per gli appalti in questione, ha ridotto (art. 2) l'indicata aliquota all'1%, le stesse soggiacciono a quest'ultimo più favorevole trattamento, e non a quello previsto dall'art. 52 citato, tranne che si inseriscano nell'ambito dell'originaria convenzione, in quanto implicanti variazioni all'oggetto dell'appalto tali da non comportare aumenti superiori al quinto dell'iniziale corrispettivo, da rispettare la natura essenziale delle opere e da non introdurre altre opere autonome ed indipendenti. (V 3623/78, mass n 393133).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 52, Legge 01/03/1968 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)