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Sez. 2, Sentenza n. 4458 del 30/01/1984 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164175 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - CONCORRENTE DISSOCIATO ADOPERATOSI PER LA LIBERAZIONE DEL SEQUESTRATO - SPECIALE ATTENUANTE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164175-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - CONCORRENTE DISSOCIATO ADOPERATOSI PER LA LIBERAZIONE DEL SEQUESTRATO - SPECIALE ATTENUANTE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ.*

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante ex art. 630 comma quarto seconda ipotesi cod. pen., è necessario non solo che il concorrente, dissociatosi dagli altri, si sia adoperato volontariamente, anche se non spontaneamente, per la liberazione del sequestrato, ma che tale scopo sia stato raggiunto al di fuori di qualsiasi collegamento col pagamento del prezzo del riscatto. (V mass n 153935; (V mass n 153598).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)