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Sez. 2, Sentenza n. 13432 del 20/05/2025 (Rv. 675519-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE | Procedimento di sospensione - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spese relative - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'esito complessivo del procedimento principale.
Stato
decisa il 2025-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675519-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)