Sez. 3, Sentenza n. 4240 del 25/02/2026 (Rv. 677784-02)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sentenza di primo grado - Sospensione parziale dell'esecutorietà ad opera del giudice dell'appello - Efficacia meramente interinale - Parziale caducazione del titolo esecutivo - Esclusione - Ragioni. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Civ. art. 352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)