Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 08/03/1983 (Rv. 426557 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLO ASSEGNATARIO-LOCATARIO IN ALTRA CITTÀ - FACOLTÀ DELL'ENTE CONCEDENTE DI CONSEGUIRE PRONUNCIA GIUDIZIALE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLO ASSEGNATARIO-LOCATARIO IN ALTRA CITTÀ - FACOLTÀ DELL'ENTE CONCEDENTE DI CONSEGUIRE PRONUNCIA GIUDIZIALE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Il trasferimento in altra città dell'assegnatario-locatario di alloggio economico e popolare comporta, secondo la previsione dell'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, la perdita del diritto alla cessione in proprietà, e, correlativamente, la facoltà dell'ente concedente di conseguire pronuncia giudiziale di cessazione del rapporto e di rilascio dell'immobile, salvo che l'assegnatario medesimo deduca e dimostri che quel trasferimento non sia stato volontario, ma necessitato da ragioni di lavoro od esigenze di vita. (Conf 464/78, mass n 389763).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)