Sez. 1, Sentenza n. 464 del 02/02/1978 (Rv. 389763 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNATARIO- LOCATARIO NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DIRITTO DELL'ENTE CONCEDENTE DI OTTENIMENTO DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DI RILASCIO DELL'APPARTAMENTO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNATARIO- LOCATARIO NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DIRITTO DELL'ENTE CONCEDENTE DI OTTENIMENTO DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DI RILASCIO DELL'APPARTAMENTO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
In pendenza del procedimento di cessione in proprieta di alloggio di tipo economico e popolare, a norma del DPR 17 gennaio 1959 n 2 (modificato dalla legge 27 aprile 1962 n 231), il trasferimento in altra citta dell'assegnatario-locatario costituisce, di per se, giusta causa che da diritto all'ente concedente di chiedere ed ottenere pronuncia giudiziale di cessazione del rapporto e di rilascio dell'immobile, salvo che l'assegnatario stesso dimostri che quel trasferimento non sia stato volontario, ma necessitato da ragioni di lavoro od esigenze di vita. (V 1535/71, mass n 351897).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)