Sez. 1, Sentenza n. 987 del 06/06/1966 Ud. (dep. 24/10/1966) Rv. 102753 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - SANATORIE GENERALI - INAPPLICABILITA ALL'ATTO INAMMISSIBILE - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL PM - MANCANZA O INVALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - EFFETTI.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - SANATORIE GENERALI - INAPPLICABILITA ALL'ATTO INAMMISSIBILE - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL PM - MANCANZA O INVALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - EFFETTI.*
Il fenomeno della sanatoria previsto per talune ipotesi di nullita e inoperante nel campo delle disfunzioni processuali che, per espresso disposto di legge, diano luogo alla sanzione dell'inammissibilita: in particolare, l'omissione della notificazione dell'impugnazione del PM all'imputato, come i vizi della stessa, importandone l'inammissibilita, non sono sanabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)