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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023 (Rv. 666897 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE | Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 641 c.p.c. - Osservanza - Prova - Documenti prodotti dalla controparte - Idoneità.
Stato
decisa il 2023-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666897-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)