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Sez. 1, Sentenza n. 16673 del 01/10/2012 (Rv. 624187 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE | Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 641 cod. proc. civ. - Osservanza - Prova - Fotocopia non contestata del provvedimento e della relata di notifica - Idoneità.
Stato
decisa il 2012-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624187-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione medesima, stante la inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (nella specie, la fotocopia del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, la cui conformità all'originale non era stata contestata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)