Sez. 1, Sentenza n. 5388 del 27/10/1995 Cc. (dep. 17/01/1996) Rv. 203431 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza | Avviso al difensore - Termine minimo di comparizione - Inosservanza - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Sussistenza.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza
L'inosservanza del termine minimo di dieci giorni, corrente tra la data dell'avviso al difensore dell'interessato dell'udienza camerale e quella dell'udienza medesima, fissato dall'art. 666 n. 3 cod. proc. pen., operante anche nel procedimento di sorveglianza, non integra un'ipotesi di nullità assoluta, come tale insanabile a norma dell'art. 178, lett. c)- e 179, ult. parte, cod. proc. pen. bensì - concernendo il tardivo, ma non l'omesso avviso al difensore del quale sia necessaria la presenza - relativa, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., e, quindi, sanabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)