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Sez. 2, Sentenza n. 1273 del 13/03/1989 (Rv. 462139 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - GIUDIZIO POSSESSIVO - SERVITÙ DI PASSAGGIO SPOGLIO - REINTEGRA - INTERVENTO DEL COMPROPRIETARIO DEL FONDO OGGETTO DEL PASSAGGIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462139-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - GIUDIZIO POSSESSIVO - SERVITÙ DI PASSAGGIO SPOGLIO - REINTEGRA - INTERVENTO DEL COMPROPRIETARIO DEL FONDO OGGETTO DEL PASSAGGIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Legittimato all'opposizione di terzo, e correlativamente (art. 344 cod. proc. civ.) all'intervento in appello, è colui il quale sia titolare di un autonomo diritto suscettibile di essere pregiudicato, dall'accertamento contenuto nella sentenza resa nei confronti di altri soggetti, e pertanto deve escludersi che nel grado di appello relativo ad un giudizio possessorio, nel quale sia stata disposta la reintegra dei ricorrenti nel possesso di un passaggio esercitato sul fondo altrui, possa intervenire uno dei comproprietari di quest'ultimo che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, atteso che, essendo la pronuncia possessoria limitata a tutelare uno stato di fatto, esso non può pregiudicare la posizione di diritto del predetto comproprietario rispetto al bene. (V 857/62, mass n 351370).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)