Sez. 1, Sentenza n. 9704 del 25/09/1990 (Rv. 469340 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Per la legittimità di un intervento in appello, ai sensi degli artt. 344 e 404, primo comma, cod. proc. civ., non occorre l'esistenza di un pregiudizio effettivo derivante dalla sentenza impugnata, ma è sufficiente l'esistenza del timore di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza del giudice di appello; tuttavia, ai fini della legittimazione del terzo interventore è sempre essenziale che questi sia titolare di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. (V 1273/89, mass n 462139; (V 8266/87, mass n 455874; (V 1299/83, mass n 426085; (Conf 403/85, mass n 438615; (Conf 3902/81, mass n 414559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)