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Sez. 5, Sentenza n. 39160 del 04/10/2024 Ud. (dep. 25/10/2024) Rv. 287061-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta fraudolenta documentale - Avvicendamento nella gestione della società - Mancato rinvenimento delle scritture contabili - Obblighi del nuovo amministratore - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287061-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false. (In motivazione la Corte ha affermato che, comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne).

Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)