Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 Ud. (dep. 13/12/2017) Rv. 271839 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta fraudolenta documentale - Mancato rinvenimento delle scritture contabili - Onere dell'imputato, ex amministratore, di provare la non imputabilità a lui del fatto - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)