Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 18/04/2003 (Rv. 562315 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI | Cavi ed impianti telefonici - Art.231, 232 DPR 156/1973 - Interpretazione - Cavo destinato alla somministrazione dell'utenza di un solo abbonato - Natura di servizio privato - Esclusione - Conseguenze in tema di limitazioni legali della proprietà.
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI
In tema di telefonia pubblica, l'installazione e la detenzione di impianti su di un immobile di proprietà del singolo utente deve ritenersi legittima, alla luce del combinato disposto degli artt.231 e 232 del d.P.R. n. 156 del 1973, atteso che l'installazione via cavo di un impianto telefonico, pur se destinato alla somministrazione del servizio ad un solo abbonato, non perde, per ciò solo, il suo carattere di servizio di pubblica utilità (art. 231 comma primo d.P.R. cit.), a condizione che la relativa attività sia esercitata dallo Stato o (come nella specie) dai concessionari del servizio (nella specie, SIP, poi trasformatasi nel corso del giudizio di merito in TELECOM), giusta disposto dell'art.1 della direttiva della commissione europea 28.6.1990 n. 90/388/CEE - che definisce la telefonia vocale come fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, onde consentire ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con altro punto terminale -. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la SC ha così cassato la sentenza del giudice di merito che, ritenendo il servizio "de quo" ricompreso nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 231 cit. - servizio di telefonia ad uso privato - aveva erroneamente accolto la domanda dell'utente diretta alla rimozione degli impianti detenuti dalla società concessionaria del servizio sull'immobile di sua proprietà).
Riferimenti normativi: Legge 29/03/1973 num. 156 art. 231, Legge 29/03/1973 num. 156 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)