Sez. 1, Sentenza n. 10069 del 12/10/1993 (Rv. 483918 - 01)
Concessioni amministrative in genere - Di beni | Cavi ed impianti telefonici - Installazione nel sottosuolo di una strada pubblica - Relativa concessione - Atto costitutivo di servitù - Configurabilità - Condizioni - Innovazioni del proprietario sulla strada - Conseguente spostamento del materiale installato nel sottosuolo - Spese relative - Rimborsabilità - Esclusione - Ammissibilità del rimborso - Imposizione della servitù con decreto prefettizio - Necessità.
Concessioni amministrative in genere - Di beni
L'atto amministrativo di concessione dell'utilizzazione del sottosuolo di una strada pubblica per l'installazione di cavi ed impianti telefonici si traduce in un atto costitutivo di servitù a carico della strada di proprietà dell'ente concedente, anche in difetto di espressa enunciazione in tal senso, quando ciò possa desumersi dalle stesse condizioni stabilite nell'atto amministrativo, senza, peraltro, che una costituzione siffatta implichi in ogni caso l'obbligo del detto proprietario di rimborsare il concessionario delle spese sostenute per lo spostamento del materiale installato, imposto da innovazioni sul suolo servente che il proprietario stesso abbia realizzato, verificandosi, invece, tale implicazione, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, nei soli casi in cui la servitù sia stata imposta con decreto prefettizio ed essendo, per contro, fatti salvi, negli altri casi, gli accordi di diverso contenuto fra le parti interessate.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 180, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 19/07/1941 num. 1198 art. 13, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)