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Sez. L, Sentenza n. 19365 del 10/09/2010 (Rv. 615366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Regime di cui alla legge n. 230 del 1962 - Proroga del termine - Possibilità - Condizioni - Contratto stipulato ai sensi dell'art. 18 bis del d.l. n. 17 del 1983 per un periodo inferiore a quello autorizzato dall'Ispettorato del lavoro - Proroga - Durata del contratto all'interno del periodo autorizzato - Irrilevanza - Esigenze eccezionali e diverse da quelle emerse in sede di assunzione - Necessità.
Stato
decisa il 2010-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto a termine, nel regime di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, il principio secondo il quale la proroga del termine è possibile solo per esigenze eccezionali, diverse da quelle alla base dell'apposizione del termine in sede di assunzione, si applica anche al caso in cui il contratto di assunzione a termine, originariamente stipulato ai sensi dell'art.8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come introdotto dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, sia stato concluso per un periodo inferiore a quello autorizzato dall'Ispettorato del lavoro e la proroga mantenga la durata del contratto all'interno del periodo autorizzato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)