Sez. L, Sentenza n. 9993 del 16/04/2008 (Rv. 602995 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Proroga del contratto - Condizioni - Esigenze contingenti ed imprevedibili relative alla stessa attività lavorativa - Diversità rispetto alle ragioni giustificative dell'apposizione del termine - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, è legittima se concorrono due condizioni, fra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività' lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 04/04/1995, Contr. Coll. 09/11/1998, Contr. Coll. 30/11/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)