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Sez. 6, Sentenza n. 13294 del 04/10/1999 Ud. (dep. 18/11/1999) Rv. 214895 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Ricorso per cassazione - Conversione in appello nella ipotesi di cui all'art. 580 cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 secondo comma, e 25 primo comma cost. - Manifesta infondatezza. Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214895-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, cost. La disposizione, che impone, nell'ipotesi considerata, la conversione del ricorso per cassazione in appello è tutt'altro che irragionevole, avendo lo scopo di evitare la molteplicità di giudizi sulle stesse questioni e si ispira, palesemente, non solo a criteri di economia e concentrazione processuale, ma anche alla finalità di evitare giudicati contrastanti. D'altra parte, la norma non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, essendo pienamente garantito tale diritto nel giudizio di appello al quale l'imputato partecipa anche nel caso in cui sia convertito il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, né implica una violazione del principio della sottoposizione al giudice naturale, perché la disposizione diviene operativa in virtù di un criterio prestabilito dalla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)