Sez. 2, Sentenza n. 443 del 16/01/2012 (Rv. 621189 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Adempimento dell'obbligazione - Diligenza - Previa certezza dell'oggetto della prestazione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione professionale in termini di esatto adempimento, è necessario che vi sia certezza in ordine all'oggetto della prestazione, la quale costituisce un "prius" logico rispetto all'analisi della diligenza nell'adempimento. (Nell'enunciare detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto dovuto il compenso al professionista, il quale aveva eseguito la progettazione di un edificio in un'area, poi risultata inedificabile ma, nel momento dell'esecuzione dell'incarico, ragionevolmente suscettibile di futura edificazione, per l'allora favorevole prognosi sull'approvazione del piano di lottizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)