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Sez. 2, Sentenza n. 8546 del 22/04/2005 (Rv. 581270 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Adempimento dell'obbligazione - Obbligo della diligenza del buon padre di famiglia - Sussistenza - Conseguenze - Responsabilità per colpa lieve - Soluzione di problemi di particolare difficoltà - Attenuazione della responsabilità - Onere della prova - Riferibilità al professionista - Domanda fondata su colpa grave - Pronunzia di condanna basata su colpa lieve - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581270-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista; peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)