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Sez. 1, Sentenza n. 486 del 13/02/1968 (Rv. 331532 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL DEBITORE INADEMPIENTE - NECESSITA DEL RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA BUONA FEDE ANCHE IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - COMPORTAMENTO DEL CREDITORE - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA MALA FEDE DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331532-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL DEBITORE INADEMPIENTE - NECESSITA DEL RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA BUONA FEDE ANCHE IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - COMPORTAMENTO DEL CREDITORE - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA MALA FEDE DEL DEBITORE.*

La presunzione di colpa del debitore inadempiente non e assoluta ma, anche nel caso di clausola risolutiva espressa, va intesa con riferimento ai principi della buona fede. Essa postula, quindi, l'indagine sulla volontarieta dell'inadempimento o - nel caso di errore - sullo uso da parte del debitore della diligenza necessaria a preservarlo dal cadervi. Pertanto il consentire abitualmente deroghe ed, in genere, ogni comportamento del creditore che - alla stregua di apprezzabili circostanze obiettive - induca ad escludere la malafede - quindi la colpa - del debitore, portano ad escludere la responsabilita per inadempimento nonostante la clausola risolutiva espressa. (V. 2978-63 2430-62 2632-58 1368-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)