diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2576 del 02/07/1975 (Rv. 376521 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO A DOLO O COLPA DELL'OBBLIGATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376521-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO A DOLO O COLPA DELL'OBBLIGATO - NECESSITA.*

Anche nel caso di contratto con clausola risolutiva espressa, l'inadempienza non e causa di risoluzione se non sia imputabile a dolo o colpa dell'obbligato. Nell'ipotesi, il giudice non puo, percio, sottrarsi alla valutazione di detto elemento soggettivo e dichiarare la risoluzione ov'esso difetti. (V 1441/70, mass n 347250; 739/70, mass n 345998; (V 1227/68, mass n 332733; 486/68, mass n 331532; (V 2077/63, mass n 263211).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)