Sez. 5 - , Ordinanza n. 29498 del 24/12/2020 (Rv. 660038 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessione intracomunitaria - Non imponibilità - Presupposti - Onere probatorio del cedente - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)