Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28831 del 08/11/2019 (Rv. 655598 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro - Onere probatorio - Modalità attuative - Terza copia di ritorno del documento di trasporto - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità in Italia quale Stato membro di partenza, a norma dell'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell'esenzione IVA, l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)