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Sez. 1, Sentenza n. 405 del 27/01/1977 (Rv. 383954 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZIO PER PAGAMENTO DI SOMME - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO AL QUANTUM ATTRIBUITO - LIMITI - SOCCOMBENZA DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1977-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383954-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZIO PER PAGAMENTO DI SOMME - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO AL QUANTUM ATTRIBUITO - LIMITI - SOCCOMBENZA DELL'ATTORE.*

Al fine della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente, in giudizio per il pagamento di somma, il principio in base al quale il valore della causa va determinato con riguardo al quantum attribuito in concreto alla parte vincitrice, piuttosto che a quello domandato (art 6 della tariffa forense, approvata con DM 30 maggio 1969), non puo trovare ingresso nel caso di totale soccombenza dell'attore.In tale ipotesi, detto valore va determinato con esclusivo riferimento alla somma domandata. (V 3006/72, mass n 360766; (V 1210/70, mass n 346843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 30/05/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)