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Sez. 2, Sentenza n. 3006 del 12/10/1972 (Rv. 360766 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI DI RISARCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA E NON A QUELLA RICHIESTA.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360766-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI DI RISARCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA E NON A QUELLA RICHIESTA.*

Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, a carico della parte soccombente, il valore della causa, nei giudizi di risarcimento e liquidazione dei danni, va determinato in riguardo alla somma attribuita e non gia a quella domandata.*

Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)