Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 28/09/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 202794 - 01
Edilizia - Disciplina urbanistica | Ordine di demolizione previsto dall'art. 7, ultimo comma legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Obbligatorietà anche in caso di patteggiamento - Valutazione discrezionale del giudice - Esclusione - Disponibilità delle parti ad accordarsi su di essa - Esclusione.
Edilizia - Disciplina urbanistica
L'ordine di demolizione, previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47 è sanzione formalmente giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre - non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza - anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. Ciò in quanto l'ordine di demolizione costituisce per il giudice atto dovuto non suscettibile di valutazione discrezionale, sottratto alle disponibilità delle parti, e del quale l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)