Sez. 3, Sentenza n. 2674 del 06/07/2000 Cc. (dep. 18/09/2000) Rv. 216821 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta - Avvenuto decorso del termine previsto dall'art.445 c.p.p. - Ineseguibilità dell'ordine - Esclusione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art.7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l'autorità amministrativa), al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma 2, c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)