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Sez. 2, Sentenza n. 1175 del 05/05/1973 (Rv. 363710 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - PER I SOLI AFFARI CONCLUSI - MANCANZA DI RETRIBUZIONE MENSILE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363710-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - PER I SOLI AFFARI CONCLUSI - MANCANZA DI RETRIBUZIONE MENSILE - LEGITTIMITA.*

La Mancanza, in un contratto di Agenzia, dell'imposizione di un Obbligo all'impresa preponente di versare all'agente una somma fissa mensile e la previsione, invece, di provvigioni sui soli affari andati a buon fine sono del tutto connaturali a tale tipo di contratto, il cui oggetto e lo svolgimento, a rischio dell'agente, di una attivita economica organizzata ed autonoma, concretantesi in un risultato di lavoro e vincolata al preponente da un semplice rapporto di collaborazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)