Sez. L, Sentenza n. 8515 del 26/09/1996 (Rv. 499779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Procedure concorsuali - Azioni esecutive individuali - Divieto - Esercizio del diritto nell'ambito della procedura - Ammissibilità - Conseguenze sul decorso della prescrizione - Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Diritto al trattamento di fine rapporto maturato nel corso della procedura - Decorso della prescrizione prima del deposito dello stato passivo - Sussistenza - Fattispecie relativa alla richiesta di intervento del Fondo di garanzia "ex" legge n. 297 del 1982.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Considerato che la dichiarazione di fallimento rende inammissibili o improcedibili le azioni esecutive individuali ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale (tanto è vero che l'art. 94 legge fall., nello stabilire che il decorso dei termini resta interrotto fino al provvedimento che chiude la procedura, presuppone che l'interessato si sia attivato per far valere il suo diritto), deve escludersi che nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata - a norma dell'art. 1 del D.L. n. 26 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1979 - dagli artt. 195 e seguenti e 237 della legge fall., non decorra, prima del deposito dello stato passivo, la prescrizione relativa al diritto al trattamento di fine rapporto dei lavoratori i cui rapporti siano cessati in costanza di amministrazione straordinaria. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione a domanda di intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, aveva escluso il decorso della prescrizione ritenendo che il diritto in questione, qualificabile come credito di massa, fosse esente da verificazione e potesse essere fatto valere solo dopo il deposito dello stato passivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 237, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 237, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)