Sez. L, Sentenza n. 10968 del 21/10/1995 (Rv. 494322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Insolvenza del datore di lavoro - Accollo cumulativo ex legge de Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297 del 1982 - Carattere solidale e sussidiario - Portata - Diritto di surrogazione del Fondo - Influenza - Esclusione - Prescrizione del credito del lavoratore nei confronti del Fondo - Interruzione - Domanda di ammissione al passivo - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
L'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che trae fondamento da un accollo cumulativo ex lege, ha carattere solidale rispetto a quella del datore di lavoro insolvente, anche nell'ipotesi in cui debba riconoscersene il carattere di obbligazione sussidiaria (intendendosi per tale quella che grava su un condebitore a favore del quale è previsto dalla legge il beneficio d'ordine o quello d'escussione), in relazione alla necessità del preventivo esercizio delle azioni giudiziarie, specificate dalla legge, nei confronti del debitore principale. Infatti la sussidiarietà non esclude la solidarietà dell'obbligazione, sempreché questa abbia ad oggetto la medesima prestazione dell'obbligazione principale. Nè l'autonomia dell'obbligazione a carico del Fondo è evincibile dal diritto di surrogazione previsto dal citato art. 2 a favore del medesimo, in quanto per regola generale, desumibile dall'art. 1203 n. 3 cod. civ., il condebitore adempiente dispone nei confronti degli altri debitori solidali dell'azione di surrogazione in via alternativa a quella di regresso. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1310 cod. civ., la prescrizione del credito del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia - avente la cadenza quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 cod. civ. - è interrotta, in caso di fallimento del datore di lavoro, dalla domanda di ammissione del credito allo stato passivo, e tale interruzione spiega effetti permanenti fino alla data di chiusura del fallimento, secondo i principi generalmente desunti dagli artt. 2943 e 2945 cod. civ. e 94 legge fall. D'altronde la prescrizione relativa a plurime obbligazioni solidali può avere una distinta decorrenza solo se le obbligazioni hanno modalità diverse, ipotesi non configurabile nel caso in esame, perché l'obbligazione posta a carico del Fondo deve ritenersi del tutto identica ed omogenea a quella gravante sul datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, a seguito dell'insinuazione del credito nel fallimento, la prescrizione aveva ricominciato a decorrere, anche nei confronti del Fondo, solo dalla data di chiusura del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)