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Sez. 1, Sentenza n. 44 del 05/01/1991 (Rv. 470370 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale | Precisione - Influenza sulla natura del debito di indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470370-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale

Con riguardo all'assicurazione contro i danni - nel cui ambito va ricondotta l'assicurazione contro il furto o la rapina - il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)