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Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 12/11/1994 (Rv. 488564 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Debito d'indennizzo dell'assicuratore - Debito di valore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488564-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

Con riguardo all'assicurazione contro i danni, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)