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Sez. L, Sentenza n. 1935 del 19/02/2000 (Rv. 534151 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Condono previdenziale - Eliminazione "ex lege" della contestazione sui rapporti previdenziali - Configurabilità - Limiti - Operatività della decadenza automatica dal condono in caso di mancato pagamento di una delle rate - Conseguenze ai fini della non configurabilità del "rapporto esaurito" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534151-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

In materia di contribuzione previdenziale, al fine di valutare l'incidenza o meno sui relativi rapporti di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma di legge, in rapporto all'ipotesi che i rapporti stessi possano considerarsi "esauriti" a seguito della presentazione da parte del datore di lavoro di una domanda di condono, va considerato che gli effetti del condono - il quale, in relazione alla sua concorrente funzione di eliminazione del contenzioso, fa venire meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, nonostante ogni riserva al riguardo del datore di lavoro - diventano inoperanti, secondo la disciplina dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 166 del 1991, in conseguenza della sanzione della decadenza automatica dal beneficio del condono collegata al mancato pagamento anche di una sola rata della regolarizzazione contributiva. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva ritenuto inapplicabile, in base alla teorica del rapporto esaurito, la sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale, incidente sull'art. 18, secondo comma, legge n. 1089/1968, e quindi comportante l'estensione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel mezzogiorno, relativamente al personale dipendente la cui retribuzione non è assoggettata a contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 01/06/1991 num. 166 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)