Sez. U, Sentenza n. 4918 del 15/05/1998 (Rv. 515501 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Finalità - Conseguenze - Riserva di accertamento negativo apposta alla domanda di condono - Efficacia - Esclusione - Pagamento della somma dovuta a titolo di condono - Effetti sui giudizi della somma dovuta a titolo di condono - Effetti sui giudizi successivamente proposti per l'accertamento negativo del debito contributivo e su quelli in corso.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa, non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati; deve pertanto ritenersi, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, che l'accoglimento della domanda di condono comporti il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e che sia priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla domanda di condono, senza che sia perciò solo configurabile una lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo conserva ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata, ma una opzione ampiamente discrezionale. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dopo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono, mentre, per i giudizi pendenti, ove tale adempimento avvenga in corso di causa, dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e ove il beneficiario del condono si sia avvalso della facoltà di dilazionare il pagamento, il giudice dovrà limitarsi a definire il procedimento in corso con un provvedimento meramente processuale, così da non pregiudicare l'originaria pretesa dell'ente in caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 25/02/1987 num. 48, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)