Sez. 1, Sentenza n. 4902 del 31/07/1986 (Rv. 447597 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO IN FAVORE DI ARBITRI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - CONTROLLO NELLA CORRETTEZZA DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DEL COMPROMESSO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO IN FAVORE DI ARBITRI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - CONTROLLO NELLA CORRETTEZZA DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DEL COMPROMESSO - IRRILEVANZA.*
Il mezzo d'impugnazione esperibile contro una sentenza va riscontrato con esclusivo riferimento alle qualificazioni in essa contenute. Pertanto, avverso la sentenza che declini la Competenza in favore di arbitri, sul presupposto, esplicito od implicito, del carattere rituale dell'arbitrato, deve ritenersi esperibile il regolamento di Competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., indipendentemente da ogni controllo sulla correttezza della individuazione della natura del compromesso. (V 1406/83, mass n 426228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)