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Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 13/06/1990 (Rv. 467716 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO - RIGETTO DELL'ISTANZA - AZIONE IMMEDIATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467716-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO - RIGETTO DELL'ISTANZA - AZIONE IMMEDIATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di edilizia economica e popolare, la pretesa di cessione in proprietà che l'assegnatario o locatario di alloggio abbia fatto valere a norma e nel vigore del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e della legge 14 febbraio 1963 n. 60, trova fondamento in un rapporto di natura contrattuale, da cui sorge una posizione di diritto soggettivo perfetto come tale direttamente azionabile innanzi al giudice ordinario, senza che sia necessaria la previa impugnazione in Sede amministrativa del provvedimento dell'ente, reiettivo dell'istanza di cessione in proprietà. (V 4860/85, mass n 442253).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)