Sez. U, Sentenza n. 4860 del 08/10/1985 (Rv. 442253 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - VIGENZA DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE - RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE ASSEGNANTE NELLA PROCEDURA DI CESSIONE - POSSIBILITÀ DI ADIRE L'A.G.O. PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - VIGENZA DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE - RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE ASSEGNANTE NELLA PROCEDURA DI CESSIONE - POSSIBILITÀ DI ADIRE L'A.G.O. PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
In tema di edilizia economica e popolare, la pretesa di cessione in proprietà, che l'assegnatario e locatario di alloggio abbia proposto a norma e nel vigore del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e della legge 14 febbraio 1963 n. 60, trova fondamento in un rapporto di natura contrattuale sottratto alla discrezionalità della amministrazione assegnante (anche con riguardo alla Determinazione del prezzo di cessione), e si ricollega, pertanto, ad una posizione di diritto soggettivo, come tale azionabile davanti al giudice ordinario, indipendentemente dall'eventuale sopravvenienza della legge 8 agosto 1977 n. 513 (modificata dalla legge 5 agosto 1978 n. 457), la quale abroga la previgente normativa senza effetto retroattivo sui rapporti controversi sorti nel vigore di essa, e salva restando ogni questione sull'eventuale divieto per il giudice ordinario di emettere pronunce di condanna o costitutive, (attinente ai limiti interni delle sue attribuzioni giurisdizionali). Ne consegue che al predetto assegnatario, a fronte di un ritardo dell'amministrazione assegnante nella procedura di cessione, configurante inadempimento agli obblighi scaturenti dall'indicato rapporto (ove non si deduca e dimostri la non imputabilità del ritardo stesso), deve riconoscersi anche la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per conseguire il ristoro del danno derivante dalla lesione del suddetto diritto, che è identificabile nella maggiore entità dell'esborso complessivamente subito per ottenere la proprietà dell'immobile (rispetto a quello che avrebbe affrontato in caso di cessione tempestiva). (V 6149/83, mass n 430943; (V 2011/82, mass n 419854; (V 835/82, mass n 418656; (V 6172/79, mass n 402893; (V 938/78, mass n 390271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)