Sez. L, Sentenza n. 13175 del 20/06/2005 (Rv. 582763 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Licenziamento dei lavoratori subordinati dipendenti da uno Stato estero - Responsabilità risarcitoria dello Stato italiano per inadempimento - Insussistenza - Art. 43 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 e legge di ratifica n. 804 del 1967 - Dubbi di illegittimità costituzionale in relazione agli art. 2, 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
L'esclusione della tutela contro il licenziamento dei lavoratori subordinati dipendenti da uno Stato estero non costituisce inadempimento dello Stato italiano, fonte di responsabilità risarcitoria al pari dell'inadempimento derivante dall'omessa attuazione delle direttive comunitarie, atteso che, ove sussiste l'immunità giurisdizionale dello Stato datore di lavoro - nella specie lo stato del Canada - in ossequio ad una regola consuetudinaria e in conformità dell'art. 10 Cost., non può neanche affermarsi che l'ordinamento debba tutelare, con l'adozione di misure equivalenti, la situazione giuridica lesa. D'altra parte la responsabilità risarcitoria dello Stato per mancata attuazione di direttive comunitarie presuppone la meritevolezza, in concreto, dell'interesse leso, trasfuso in una norma comunitaria, alla quale lo Stato italiano è tenuto ad uniformarsi. Peraltro è manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale della norma interna di ratifica dell'art. 43 della Convenzione di Vienna, nella parte in cui non prevede una tutela sussidiaria da parte dello Stato italiano quando, in conformità della norma convenzionale, venga riconosciuta allo Stato estero l'esenzione dalla giurisdizione: le menzionate norme di diritto internazionale sono preordinate a garantire lo svolgimento dei rapporti internazionali assicurando l'espletamento delle funzioni diplomatiche e soddisfacendo esigenze di rilievo anche costituzionale e l'assenza di diretta tutelabilità di taluni aspetti del rapporto di lavoro con lo Stato straniero è la conseguenza del necessario bilanciamento di contrapposti valori) v. Corte Cost. n. 48 del 1979), sicchè la necessità di un risarcimento conseguente al concreto atteggiarsi di tale equilibrio rappresenta una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore. (Nella specie, la richiesta risarcitoria, a seguito del dichiarato difetto di giurisdizione del giudice italiano, era stata fondata sulla mancanza di idonei strumenti di tutela e sulla inattuazione del principio di uguaglianza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)