Sez. U, Sentenza n. 4017 del 20/04/1998 (Rv. 514650 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 - Cittadino italiano dipendente di un Consolato di uno Stato estero - Rilevanza della natura delle mansioni - Inerenza delle stesse all'attività ed ai fini istituzionali dell'ufficio consolare - Difetto di giurisdizione del giudice italiano.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 43 della convenzione di Vienna 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, ratificata in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804, nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avanzata, nei confronti di uno Stato estero, da un cittadino italiano che abbia lavorato in Italia alle dipendenze di uno dei consolati di tale Stato ove le mansioni dal medesimo svolte rientrino fra quelle inerenti all'ambito dell'attività ed ai fini istituzionali dell'ufficio consolare, quali quelle intese a favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza sicché la domanda di reintegrazione (nella specie proposta da un addetto commerciale del Consolato) si risolve nella richiesta di una sentenza idonea ad incidere effettivamente e concretamente sul nucleo essenziale delle funzioni dello Stato estero.
Riferimenti normativi: Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)