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Sez. U, Sentenza n. 164 del 02/02/1965 (Rv. 310187 - 01)

PROFESSIONISTI - MEDICI - ORDINI PROFESSIONALI - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - INTERESSI ECONOMICI - TUTELA - ESCLUSIONE - ONORARI - MASSIMI E MINIMI - INOSSERVANZA - ILLECITO DISCIPLINARE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1965-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310187-01

PROFESSIONISTI - MEDICI - ORDINI PROFESSIONALI - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - INTERESSI ECONOMICI - TUTELA - ESCLUSIONE - ONORARI - MASSIMI E MINIMI - INOSSERVANZA - ILLECITO DISCIPLINARE - INSUSSISTENZA.*

Dai compiti istituzionali dei consigli degli ordini dei medici esula ogni compito di tutela degli interessi meramente economici degli appartenenti alla categoria, sia pure sotto il profilo della salvaguardia del decoro e del prestigio professionali, posto che non solo la legge non attribuisce ai consigli dell' ordine la facolta di fissare delle tariffe per gli onorari, con carattere obbligatorio nei confronti di estranei, quali sono i clienti del sanitario, ma neppure conferisce loro la potesta di stabilire dei minimi di tariffa aventi valore imperativo per la categoria, in Mancanza di un potere di rappresentanza negoziale o sindacale dei propri iscritti. Ai predetti consigli deve riconoscersi, piuttosto, la facolta di fissare direttive da servire semplicemente di guida ai propri iscritti, anche per quanto riguarda la richiesta degli onorari, con Determinazione dei massimi e dei minimi, senza che pero, l'inosservanza, da parte degli appartenenti alla categoria, costituisca, ipso iure, un illecito disciplinarè solo in casi particolari il fatto, per le peculiari modalita che lo caratterizzano, potra ritenersi lesivo della dignita professionale, dando luogo ad una responsabilita disciplinare, senza, tuttavia, alcuna influenza sugli accordi che eventualmente siano stati posti in essere fra professionista e cliente. (2322-63, 795-63, 1529-62, 395-62, 2312-61, 3040-60).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)