diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15454 del 14/07/2011 (Rv. 618566 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Regime anteriore al D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006 - Fissazione di regole deontologiche concernenti i minimi e i massimi degli onorari da parte dei consigli dell'ordine dei veterinari- - Constrasto con gli artt. 10 e 81 del Trattato CE - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618566-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Nel regime anteriore al d.l. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006, le norme degli artt. 10 e 81 (ex 85) del Trattato CE rendevano illegittima la previsione da parte dei consigli dell'ordine dei veterinari di minimi tariffari obbligatori, sia sul piano dei rapporti fra medico veterinario e cliente, sia sul piano disciplinare, di modo che il comportamento di inosservanza del minimo tariffario da parte del medico veterinario non poteva essere sanzionato sul piano disciplinare, dovendosi, tra l'altro, ritenere illegittime le norme dei codici deontologici, succedutisi nel tempo, che, invece, prevedevano il rilievo disciplinare di tale comportamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 21/02/1963 num. 244, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)