Sez. 3, Sentenza n. 3560 del 30/05/1980 (Rv. 407413 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - CALCOLO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DALLA DATA DEL SINISTRO O DI CESSAZIONE DELL'INVALIDITA TEMPORANEA ALLA DATA DELLA DECISIONE - NECESSITA - CONDIZIONE - REDDITO MEDIO ANNUO - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - CALCOLO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DALLA DATA DEL SINISTRO O DI CESSAZIONE DELL'INVALIDITA TEMPORANEA ALLA DATA DELLA DECISIONE - NECESSITA - CONDIZIONE - REDDITO MEDIO ANNUO - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Soltanto quando, nella liquidazione del danno consistente nella invalidita permanente parziale causata da fatto illecito, con la adozione del criterio della capitalizzazione del reddito il giudice - obbligato a tener conto, con prudente criterio probabilistico, del progressivo aumento quantitativo e/o qualitativo dell'attivita lavorativa del danneggiato nel suo sviluppo - faccia riferimento, nella Determinazione del reddito medio annuo e nell'individuazione del coefficiente da applicare per il calcolo della capitalizzazione, non alla data della decisione ma alla data del sinistro (o a quella in cui e cessata l'invalidita temporanea) - nel qual caso il reddito medio annuo viene determinato con riguardo ad un periodo di attivita lavorativa estendentesi dalla data del sinistro (o della cessazione dell'invalidita temporanea) fino al termine dell'attivita lavorativa del danneggiato e il coefficiente di capitalizzazione viene individuato in relazione all'eta del danneggiato alla data del sinistro (o a quella della cessazione dell'invalidita temporanea) - deve tener conto della svalutazione monetaria verificatasi dalla data del sinistro (o di cessazione dell'invalidita temporanea) a quella della decisione, con cui viene reintegrato il patrimonio del danneggiato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)